MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA
3 ottobre 2005 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività
di cani. (GU n. 281 del 2-12-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
Visti gli articoli 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di
cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa
della emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
ORDINA
Art. 1. 1.
Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei
cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore
aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze
di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze
di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n.
376.
Art. 2. 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente
a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e
d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno
l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti
nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b):
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o
a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui all'art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater,
544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art.
2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per
infermita'.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non
si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati
presso le scuole nazionali come cani guida.
Art. 3. 1.
Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione
di responsabilita' civile per danni causati dal proprio cane
contro terzi.
Art. 4. 1.
I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del
proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente
ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie competenti
del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni
comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione
alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili
del fuoco. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un
anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 3 ottobre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005 Ufficio
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 318
Elenco razze
AMERICAN BULLDOG (USA)
ANATOLIAN KARABASH (Anatolia)
CANE PASTORE DELL’ASIA CENTRALE (Asia)
CANE PASTORE DEL CAUCASO (Balcani)
CANE PASTORE DI CIARPLANINA (Svizzera)
CAO DA SERRA DA ESTRELA (Portogallo)
DOGO ARGENTINO (Argentina)
FILA BRASILEIRO (Brasile)
MASTINO NAPOLETANO (Italia) - non più, da dic.
05
PERRO DE PRESA MALLORQUIN (Spagna)
PERRO DE PRESA CANARIO (Spagna)
PERRO DE GANADO MAJORERO (Spagna)
PIT BULL
PIT BULL TERRIER
PIT BULL MASTIFF (USA)
RAFEIRO DO ALENTEJO (Portogallo)
ROTTWEILER (Germania)
TOSA INU (Giappone)
|