Regolamento del Comune di
Roma - Il Consiglio Comunale
- Visto che il Comune di Roma, secondo l’articolo 2
comma 12 del proprio Statuto, fissa fra i propri compiti “la
tutela degli animali e favorisce la condizioni di coesistenza
fra le diverse specie esistenti”;
- Visto l’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia
di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti
generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- Vista la legge nazionale 14 agosto 1991, n.281 e la legge
regionale 21 ottobre 1997, n.34 per la tutela degli animali
d’affezione e la prevenzione del randagismo;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 febbraio 2003 Recepimento dell’accordo recante disposizioni
in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- Vista la legge regionale 6 ottobre 2003 n.33 Norme in materia
di cani da presa, molossoidi e loro incroci;
- Vista la Legge 14 ottobre 1985, n.623 Ratifica ed esecuzione
delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti
e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo
rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979;
- Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 Attuazione
della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali
negli allevamenti;
- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 Attuazione
della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto così come modificato dal
Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n.388;
- Visto il Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n.333
Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione
degli animali durante la macellazione o l’abbattimento;
- Vista la Legge 7 febbraio 1992, n.150 Disciplina dei reati
relativi all’applicazione in Italia della Convenzione
sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali
in via d’estinzione, firmata a Washington il 3 marzo
1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento
(CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché
norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari
vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
per la salute e l’incolumità pubblica;
- Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116 Attuazione
della direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- Vista la legge regionale 5 aprile 1988 n.18 Tutela di alcune
specie di fauna minore;
- Vista la legge regionale 14 dicembre 1990 n.89 Norme sulla
detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali
esotici;
- Visto l’articolo 70 del Regio Decreto 18 giugno 1931,
n.773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l’articolo
129 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635 Regolamento per
l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza e la relativa Circolare del Ministro dell’Interno
3 ottobre 1994, n.559/LEG/200.112.bis interpretativa del Decreto
Legislativo 13 luglio 1994 n.480;
- Vista la legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti
il divieto di maltrattamento degli animali, nonché
di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni
non autorizzate;
- Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies,
544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice penale;
- Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto
2004 Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività
di cani;
- Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 5 luglio
2005 Divieto dell’uso del collare elettrico e di altro
analogo strumento sui cani;
- Letta la Dichiarazione Universale dei diritti dell’animale
proclamata all’Unesco il 15 ottobre 1978;
- Considerate le Ordinanze Sindacali n. 356/96, 372/97, 431/97,
268/00 e 255/04;
- Considerato il Regolamento Veterinario del Comune di Roma;
- Rilevata la necessità di coordinare in un Regolamento
la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente
o stabilmente nel territorio comunale
- Visto che, fin dal 1994, è stato istituito l’Ufficio
Diritti degli Animali
delibera il seguente Regolamento
sulla tutela degli animali
COMUNE di ROMA
REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale
il 24 ottobre 2005
In vigore dal 9 novembre 2005
Titolo I - PRINCIPI
Art. 1 - Profili istituzionali.
1. Il Comune di Roma, nell’ambito dei principi e indirizzi
fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto,
la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio
degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile
di una morale biocentrica e dell’ambiente.
2. Il Comune di Roma riconosce agli individui ed alle specie
animali non umane il diritto ad un’esistenza compatibile
con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta
degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti
per la loro tutela.
3. La città di Roma, comunità portatrice di
elevati valori di cultura e civiltà, individua nella
tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto
ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e
animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente,
il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti
alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici
che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener
conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per
la loro esistenza.
Art. 2 - Valori etici e culturali.
1. Il Comune di Roma, in base all’articolo 2 della Costituzione
della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di
ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato,
le attività connesse con l’accudimento e la cura
degli animali.
2. Il Comune di Roma, opera affinché sia promosso nel
sistema educativo ed informativo dell’intera popolazione,
e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto
degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche
e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Roma, valorizza la tradizione e la cultura
animalista della città ed incoraggia le forme espressive
che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
Art. 3 - Competenze del Comune.
1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo
stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell’esercizio
della tutela il Comune è l’unico soggetto che
esprime il consenso informato relativamente all’applicazione
di terapie veterinarie nonché al ricorso all’autanasia
per gli animali allo stato libero.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il
Comune esercita la cura e la tutela delle
specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente
allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza
sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione
degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni
previste nel presente Regolamento anche mediante l’adozione
di specifici provvedimenti applicativi.
Art. 4 - Tutela degli animali.
1.Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte
le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti
degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza
delle loro specie.
2.Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente
legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali
da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3.Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere
l’effettività delle garanzie giuridiche poste
dalla normativa vigente a tutela degli animali.
Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5 - Definizioni
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente
specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a
tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti
in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in
stato di libertà o semilibertà.
Art. 6 - Ambito di applicazione.
1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli
individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano,
anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Roma.
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali.
4. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà
averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi
titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario
ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali,
dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi
d’età , sesso, stato fisiologico e la razza alle
quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi
titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità
di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle
loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale
devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora
dell’animale stesso.
6. Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove
ed incentiva annualmente anche con l’aiuto dei Servizi
Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti
e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per
i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti
di iscrizione all’anagrafe canina e apposizione del
sistema identificativo (microchip).
Art. 8 - Maltrattamento di animali.
4. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento
o comportamento lesivo nei confronti degli animali
e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli
dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature
climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno
sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve
essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà
avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre
lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano
risultare nocivi per la salute dell’animale.
4. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni
di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute
o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed
interspecifici tipici della loro specie.
5. E’ vietato tenere permanentemente cani e gatti in
terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi
di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro
benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche
etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure
segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno
dell’appartamento.
6. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla
madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni
certificate da un medico veterinario.
7. E’ vietato detenere permanentemente animali in gabbia
ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e
ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti
nel Bioparco.
8. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze,
percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì
vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o
poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare
i comportamenti tipici della specie.
9. E’ vietato addestrare animali appartenenti a specie
selvatiche.
10. E’ vietato utilizzare animali a scopo di scommesse
e combattimenti tra animali.
11. E’ vietato colorare in qualsiasi modo gli animali
tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti
e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da
enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
12. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con
mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici
anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire
la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi
e rigirarsi.
13. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite
mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica,
animale o a mano.
14. E’ vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni,
rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
L’effettuazione di giochi pirotecnici all’interno
o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata
in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli
animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
15. E’ vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi
autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al
sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni
anno; è altresì vietato lasciare soli animali
chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche
se all’ombra e con i finestrini aperti. E’ altresì
vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
16. E’ vietato non garantire agli animali detenuti a
qualsiasi titolo l’alternanza naturale del giorno e
della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario,
il quale dovrà stabilirne la data d’inizio e
fine del trattamento;
17. E’ vietato trasportare o porre animali nel baule
dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è
separato o non è tutt’uno con l’abitacolo;
il divieto vale anche se il portellone posteriore è
parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
18.E’ vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti
di contenzione che non permettano la posizione eretta e il
rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di
un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la
data d’inizio e fine del trattamento;
19. E’ vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione
in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che
hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie
piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque
soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;
20. E’ vietato mettere gatti alla catena o portarli
al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più
di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico
veterinario che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio
e fine del trattamento;
21. E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici
alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la
possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista
dell’uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza
adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella
gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere
una per soggetto;
22. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici
e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per
quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali
dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali
per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
23. E’ vietata la detenzione, il commercio e l’immissione
in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni
ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali
e regionali e del Bioparco. Tale eccezione ai soli fini della
detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo
fine del primo soccorso;
24. E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare
altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile
altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario
e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio
comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in
copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela
degli animali con l’indicazione dei rivenditori dove
si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali
per l’alimentazione.
25. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo
quanto previsto dal Regolamento d’Igiene, è vietato
fissare un numero massimo di animali domestici detenibili
in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o
detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione.
L’accesso degli animali domestici all’ascensore
condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio
ove esistente.
26. E’ vietato l’allevamento di animali al fine
di ottenere pellicce.
27. E’ vietata la vendita, la detenzione e l’uso
di collari che provochino scosse elettriche, di collari a
punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti
per costringere l’animale all’obbedienza o per
impedire l’abbaiare naturale.
28. E’ vietato l’uso per i cani di collari a strangolo,
di museruole “stringi bocca”, salvo speciali deroghe
certificate dal medico veterinario “o da un educatore
cinofilo iscritto all’Albo regionale degli esperti di
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre
2004, n.847, che ne attesti la necessità. Il certificato,
in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo
e deve sempre accompagnare l’animale.
29. Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS
n.125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli
animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o
modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare
la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia,
operare la devocalizzazione.
30. E’ vietato l’uso, la detenzione e la vendita
di colle per catturare mammiferi, rettili,anfibi ed uccelli.
31. E’ vietato l’uso di macchine per il lavaggio
o l’asciugatura di animali che non consentono all’animale
una respirazione esterna alle macchine stesse.
Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.
1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare,
catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla
fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi
vigenti che disciplinano l’esercizio della protezione
della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale,
per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi
e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova
o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate
per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette
le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro
forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti
autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato
in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti
artificiali o naturali e dei corsi d’acqua, con presenza
di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre
avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data
d’inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela
degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano
danni agli animali.
Art. 10 - Abbandono di animali.
1. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali,
sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona
o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi
giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale
o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi
titolo.
3. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti
di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti
da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai
sensi delle leggi vigenti.
Art. 11 - Avvelenamento di animali.
1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni
private, è proibito a chiunque, in osservanza alla
normativa vigente per l’esercizio della caccia ed alle
relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità
penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi
in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente
veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in
luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni
di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite
con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun
modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle
stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento
di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti
dalla legge all’Ufficio comunale competente per la tutela
degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli
animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati,
le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, nonché
i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. L’Ufficio competente per la tutela degli animali
determinerà proposte di tempi e modalità di
sospensione delle attività svolte nell’area interessata
e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato
dall’avvelenamento, che dovrà essere segnalato
con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
Art. 12 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento,
sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.
1. A tutela dell’incolumità pubblica e per garantire
la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di
nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi
un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone
appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il
passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse
o mobili antiattraversamento stradale per impedire l’accesso
degli stessi sulla carreggiata. Deve essere apposto un adeguato
numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti
e sulle vetrate che possono mettere a repentaglio la sicurezza
degli uccelli.
2. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo,
l’Ufficio competente per la tutela degli animali propone
l’installazione di apposita cartellonistica per segnalare
l’attraversamento di animali.
3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire
opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico
e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree
interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici
o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un’idonea
collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici
e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne
comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli
animali almeno sessanta giorni prima dall’inizio previsto
dai lavori. A tal fine l’Ufficio competente per la tutela
degli animali potrà far modificare le indicazioni e
collaborerà con le associazioni di volontariato presenti
sul territorio per l’individuazione entro sessanta giorni
dei sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività
connesse.
4. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona
adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare
tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli
interventi; dovrà altresì essere consentita
alle gattare/i di cui all’articolo 37 comma 3, od in
alternativa a persona incaricata dall’Ufficio competente
per la tutela degli animali, con le modalità più
opportune, la possibilità di continuare ad alimentare
tali animali.
5. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione
di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile
essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in
siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza
e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del
benessere.
6. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza
ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche
temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville
storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita
cartellonistica indicando specie, caratteristiche etolologiche,
comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti
normativi in vigore.
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto
pubblico e negli arenili.
1. E’ consentito l’accesso degli animali domestici
negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti
nel Comune di Roma secondo le modalità e con i limiti
di cui al presente articolo. .
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio
l’uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti
è obbligatorio il trasportino. La salita sui mezzi
di superficie è concessa dalla porta anteriore mentre
sui mezzi su rotaia la salita e la discesa sono possibili
sul primo e sull’ultimo vagone.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce
animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi
in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi
non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri
passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto
pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie
selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti
degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione
telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali
di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio
gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
6. Per la regolamentazione dell’accesso agli arenili
dedicati entro il 31 marzo di ogni anno l’Ufficio competente
per la tutela degli animali proporrà le modalità
di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal fine.
7. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo
possono essere concessi all’obbligo della museruola
per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche
o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il
periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta
degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti
sotto la responsabilità del proprietario e del detentore
che adotterà gli accorgimenti necessari.
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.
1. E’ fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare
animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell’accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente
Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti
a confisca.
Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita,
oppure omaggio.
1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio
comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi
mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita
di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre,
nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park,
nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo
di gioco o pubblico intrattenimento. E’ altresì
vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi
pubblici e cani non iscritti all’anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle
Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte
all’Albo regionale del volontariato nella sezione animali
o ambiente) nell’ambito delle iniziative a scopo di
adozione in iniziative preventivamente comunicate all’Ufficio
competente per la tutela degli animali.
Art. 16 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti
con l’utilizzo di animali.
1. Nelle more dell’approvazione di legge regionale,
è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di
spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato
con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale
o parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti
a specie domestiche che selvatiche.
Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali,
esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli
in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate
previo parere dell’Ufficio competente per la tutela
degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in
luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità
degli animali in esse impiegati.
2. E’ vietata altresì qualsiasi forma di addestramento
di animali finalizzata alle attività di cui al presente
articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, e’
consentito l’attendamento esclusivamente a circhi nel
rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei
requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso
il Ministero dell’Ambiente, con sua delibera del 10
maggio 2000, “Criteri per il mantenimento di animali
nei circhi e nelle mostre viaggianti”, emessa in ottemperanza
alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi
permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.
4. E’ vietato l’impiego di animali di qualsiasi
specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali,
mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni
di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso
si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico,
viene disposta la sospensione immediata dell’attività
e quindi definitiva, oltre all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al presente regolamento.
6. L’utilizzo di animali per riprese di cinema, tv,
pubblicità, deve essere preventivamente comunicato,
specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza
degli animali, all’Ufficio comunale competente per la
tutela degli animali che potrà stabilire di volta in
volta in maniera specifica le modalità di tutela dei
soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza
sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.
7. E’ vietata la pubblicizzazione e la diffusione di
materiali ed informazioni riguardanti strutture di detenzione
di animali, ad eccezione del Bioparco, attraverso strutture
e mezzi comunali di ogni tipo.
Art. 17 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido
1.In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà
fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale
che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda
USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati
è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario
Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio
comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda
i cani la comunicazione va effettuata al Canile Municipale.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare
il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell’Azienda
Usl competente per territorio ed al competente Ufficio comunale
per la tutela degli animali. Per quanto riguarda cani e gatti
la comunicazione va effettuata anche al Canile Municipale
mentre per i selvatici va effettuata ai Centri di Recupero
autorizzati dalla Provincia.
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per
quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza
dell’animale stesso. Il primo soccorso può essere
svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o
da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine
possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine
di garantire il buon esito dell’intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche
temporanea,né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che
abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per
abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.
Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.
Art. 18 - Fuga, cattura, uccisione di animali
1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente
segnalata al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente
per territorio, all’Ufficio competente per la tutela
degli animali ed alle Forze dell’Ordine. Qualora l’animale
non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento,
l’Azienda USL può richiedere l’intervento
di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione
ed all’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità
e si dovrà procedere all’abbattimento dell’animale,
tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di
sicurezza lo permettano consultando l’Ufficio competente
per la tutela degli animali.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di
proprietà è consentita esclusivamente se gravemente
malati e non più curabili o di comprovata pericolosità,
con attestazione del veterinario che la effettua con metodi
eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al
Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per
territorio ed all’Ufficio competente per la tutela degli
animali con specificazione delle cause che hanno portato alla
decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili
municipale o convenzionati con il Comune di Roma potrà
avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili
o di comprovata pericolosità e soltanto previo benestare
dell’Ufficio competente per la tutela degli animali
Art. 19 - Pet therapy
1. Il Comune di Roma promuove nel suo territorio le attività
di cura, riabilitazione e assistenza con l’impiego di
animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che
dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente
allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività
non potrà essere conseguita a danno della salute e
dell’integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di
pet therapy dovranno presentare comunicazione all’Ufficio
competente per la tutela degli animali che farà conoscere
queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività
assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli
animali (TAA) è vietata l’utilizzazione di cuccioli,
di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie
assistite devono superare una valutazione interdisciplinare
che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche
e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e
la docilità, nonché l’attitudine a partecipare
a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni
devono comportare per l’animale fatiche o stress psichici
o fisici, né consistere in attività che comportino
dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti,
ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono
sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle
condizioni di salute e in generale di benessere richieste
ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario,
in collaborazione con l’addestratore. Gli animali che
manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono
esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine
della carriera, agli animali viene assicurato il corretto
mantenimento in vita, anche attraverso al possibilità
di adozione da parte di associazioni e privati escludendo
esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli
utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono
provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da
Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o
essere di proprietà delle persone di cui al precedente
comma 2.
Art. 20 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi
titolo di animali.
1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono
soggette ad autorizzazione sentito il parere dell’Ufficio
competente per la tutela degli animali in relazione al benessere
degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli
organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima
dell’evento, specificando il nominativo del medico veterinario
responsabile dell’assistenza zooiatrica presente per
tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari
di tutti gli animali.
2. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi
di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle
vetrine o all’esterno del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio
commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere
sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente
a seconda della specie di acqua e di cibo.
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti
ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di
animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in
possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire
nel rispetto delle disposizioni stabilite all’articolo
7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni
relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili
e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali
stessi fissate dal presente Regolamento.
7. Con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio competente
per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori
specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle
dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi
ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali
previsti dalle normative nazionali e locali per le attività
commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli
animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti
all’ Ufficio competente per la tutela degli animali
del Comune con cadenza trimestrale.
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi
titolo di animali a minori di anni 18.
10. L’attivazione degli impianti gestiti da privati
per l’allevamento, l’addestramento, il commercio
o la custodia di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio
competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare
condizioni di benessere degli animali.
11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l’affidamento
di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di
vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali
a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati
e in quelli privati previo rilascio all’acquirente,
quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario
di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle
necessità etologiche dell’animale in questione
ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
12. E’ vietata qualsiasi operazione di selezione o di
incrocio tra razze di
cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività.
Art. 21 - Macellazione degli animali.
1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli
per uso privato familiare può essere consentita a domicilio
ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune
ai sensi dell’articolo 13 del Regio Decreto 3298/29,
sentito il parere del competente servizio del Dipartimento
di Prevenzione dell’Azienda USL. L’autorizzazione
sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato
apposito sistema di stordimento dell’animale ai sensi
del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato
familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. E’ fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie
didattiche” durante la visita di minorenni.
Art. 22 - Inumazione di animali.
1. Oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati
di animali deceduti è consentito al proprietario il
sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in
terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso
qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili
agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002
con autorizzazione del Servizio Veterinario dell’Azienda
Usl competente per territorio.
2. ll Comune di Roma può concedere anche ai sensi della
normativa regionale vigente appositi terreni recintati in
comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti
ed altri animali.
Art. 23 - Destinazione di cibo per animali
1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio
1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002
“Disposizioni in materia ambientale”, le associazioni
animaliste regolarmente iscritte all’Albo regionale
e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero
per animali d’affezione e coloniefeline possono rivolgersi
alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private
e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle
eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi
tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito
distributivo di somministrazione, di generi alimentari non
consumati, da destinare all’alimentazione degli animali
ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.
Art. 24 - Scelte alimentari
1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune
di Roma viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione
scritta, la possibilità di optare per un menù
vegetariano (nessun prodotto derivante dall’uccisione
di animali, uova da allevamento all’aperto) oppure vegan
(nessun prodotto di origine animale).
Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile
1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte
negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale
del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e
privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione
animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere
delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra
uomo e animale. A tal fine:
a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per
animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del
benessere animale;
b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse
alle varie specie animali presenti sul territorio comunale
ed all’applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell’associazionismo
e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui
al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti
mirati alla tutela delle popolazioni animali.
Titolo IV - CANI
Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali.
1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere
a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività
motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto
con spazio all’aperto devono poter effettuare regolari
uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto
abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella
minima richiesta dal successivo articolo 28.
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino
è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne
la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato
al limite esterno della proprietà in prossimità
dell’ingresso.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre
di un’adeguata area di sgambamento per i cani, da usare
con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere, in deroga all’articolo
12 del Regolamento di Polizia Urbana, è consentito
far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo
stesso fine, dalle fontane pubbliche.
Art. 27 - Divieto di detenzione a catena.
1. E’ vietato detenere cani legati o a catena. E’
permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell’arco
della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6
metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno
metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà
essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Art. 28 - Dimensioni dei recinti.
1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non
dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto
non potrà contenere più di due cani adulti con
gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni
cane in più comporterà un aumento minimo di
superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà
essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in
più comporterà un aumento minimo di superfice
di metri quadrati 4.
Art. 29 - Guinzaglio e museruola
1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri
luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei
luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti
con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola.
I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe
i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone
e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere
condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità
del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva
sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola
anche entro i limiti dei luoghi privati purchè non
aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente
recintati, in modo da non consentirne l’uscita sul luogo
pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o
da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati
dalle Forze dell’ordine, dalle Forza Armate, per il
salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali
e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo
della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche,
fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria
che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà
esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono
comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario
e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche,
luoghi privati.
1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile
o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore
è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche
e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione
di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante
del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante
apposita segnaletica che riporti l’indicazione dell’area
verde accessibile ai cani più vicina.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico
e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere
condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità
del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva
sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. E’ vietato l’accesso ai cani nel raggio di
cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi
per bambini.
4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani
muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola
accompagnati dal proprietario o da altro detentore è
consentito l’accesso in tutti i cimiteri. Temporanei
esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola
per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche
o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il
periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta
degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti
sotto la responsabilità del proprietario e del detentore
che adotterà gli accorgimenti necessari.
Art. 31 - Aree e percorsi destinati ai cani.
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde
di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati
dall’Ufficio competente per la tutela degli animali,
ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni
fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune
attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi,
correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola,
sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza
determinare danni alle strutture presenti.
Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi
titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma
2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati
nel territorio del Comune di Roma.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono
gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando
sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non
sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei
esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola
per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche
o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il
periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta
degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti
sotto la responsabilità del proprietario e del detentore
che adotterà gli accorgimenti necessari.
Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali
al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione
all’Ufficio competente per la tutela degli animali.
Art. 33 - Cani liberi accuditi
1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del
randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili,
ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del
cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità
14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Roma riconosce e promuove
la figura del cane libero accudito.
2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente
si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come
cani liberi accuditi, propongono all’Ufficio competente
per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della
Azienda USL territorialmente competente per i parere tecnico
il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l’onere
della gestione volto a garantire all’animale i parametri
minimi di sostentamento dei cani.
3.I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati
gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente
competente, o da un medico veterinario libero professionista
convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL
territorialmente competente o da un medico veterinario indicato
dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali regolarmente iscritte all’Albo regionale.
4.I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni,
devono essere iscritti all’anagrafe canina, muniti di
microchip a nome dell’associazione animalista di riferimento
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